ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI S.R.L.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ISCRITTO AL N. 1032 PRESSO IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure di mediazione amministrate da ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI SRL, organismo iscritto al n. 1032 del Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia, finalizzate alla conciliazione per le controversie, che le parti interessate intendono risolvere in via amichevole, in forza di una disposizione di legge, dell’invito del Giudice, di una clausola contrattuale o di propria iniziativa.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Le parti, il mediatore e ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI s.r.l. possono concordare delle deroghe al presente Regolamento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli Organismi, le parti sceglieranno entro i 15 gg. successivi l’Organismo al quale affidare il prosieguo della mediazione tra quelli iscritti a quella data nel Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia, in mancanza vi provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 – Domanda di mediazione

La procedura di mediazione, su richiesta di una parte o congiuntamente da tutte le parti, si avvia mediante deposito della domanda di mediazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dall’organismo o in forma libera, presso la sede legale di Esperia (FR) o presso una delle sedi secondarie. Il deposito può essere effettuato anche via fax, pec o posta raccomandata alla sede legale di Esperia (FR) o presso una delle sedi secondarie in ragione della competenza territoriale.

La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte, deve:

  1. indicare l’organismo, le generalità e i recapiti dell’istante e di tutte le parti coinvolte e degli avvocati che le assistono quando la loro presenza è obbligatoria per legge ai sensi dell’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice;
  2. contenere una breve descrizione della natura, dei termini del conflitto e delle ragioni della pretesa, con allegati eventuali sintetiche memorie e documenti utili per la comprensione della controversia;
  3. riportare il valore della controversia determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile; quando tale indicazione non è possibile sono indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
  4. l’indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Alla domanda di mediazione devono essere allegati:

a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell’art.28 DM n.150/2023;

b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;

c) la copia dell’eventuale clausola di mediazione;

d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell’Ordine competente;

e) l’informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

Quando la domanda di mediazione non contiene le indicazioni previste dal comma 1 dell’art. 29 del DM 150/2023 o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal citato comma1, il valore viene determinato dall’ODM con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi 1,2,3,4 dell’art. 29 del DM 150/2023, il responsabile dell’ODM ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 – Adesione alla mediazione

La parte chiamata aderisce al procedimento di mediazione con dichiarazione resa su modello di ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI SRL o in forma libera, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte, non oltre la data fissata per il primo incontro.

Se con l’atto di adesione viene introdotta un’ulteriore domanda la parte, rispettato il contenuto della domanda di mediazione, ne indica il valore ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del DM 150/2023.

Quando l’atto di adesione non contiene le indicazioni previste dal comma 1 dell’art. 29 del DM 150/2023 o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal citato comma1, il valore viene determinato dall’ODM con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi 1,2,3,4 dell’art. 29 del DM 150/2023, il responsabile dell’ODM ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

All’atto di adesione devono essere allegati:

a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell’art.28 DM n.150/2023;

b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;

c) la copia dell’eventuale clausola di mediazione;

d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell’Ordine competente;

e) l’informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento ovvero l’adesione al procedimento di cui il mediatore dà atto nel verbale del primo incontro, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 4 – Attività dell’Organismo seguenti al deposito della domanda

Ricevuta l’istanza di mediazione l’Organismo provvede, alla nomina del mediatore, fissa la data, l’ora e il luogo del primo incontro che deve tenersi non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazioni delle parti e ne dà comunicazione a tutte le parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

E’ interesse della parte istante farsi parte attiva e diligente, con ogni mezzo idoneo, per effettuare la comunicazione alla controparte dell’avvenuto deposito della domanda di mediazione, in particolare al fine del decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

La mediazione si avvia con l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore designato e dopo la sottoscrizione della sua dichiarazione di imparzialità e indipendenza di cui all’art. 14, comma 2, lettera a) del D.lgs 28/2010.

Il mediatore dovrà tenere presente anche le cause di incompatibilità previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

Il mediatore si assume l’obbligo di comunicare, all’atto dell’accettazione e in corso del procedimento, a ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI s.r.l. l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico, dichiarando altresì di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede.

ART. 5 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione

Il mediatore viene scelto dall’Organismo o su indicazione concorde delle parti tra i mediatori inseriti nell’elenco di ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI s.r.l., consultabile presso la segreteria dell’Organismo di mediazione.

L’organismo sceglie il mediatore ritenuto più idoneo per la controversia tra coloro che sono inseriti nell’elenco di ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI s.r.l. valutando, in primo luogo, la natura della controversia al fine di identificare la necessaria competenza professionale maggiormente idonea tra i mediatori alla luce della loro specifica competenza valutata anche sulla base del tipo di laurea universitaria posseduta. In questo ambito, valuterà la disponibilità, l’esperienza e la competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo.

Se la controversia rientra in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione.

Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sul piano della definizione in diritto e/o nell’applicazione delle tecniche di mediazione) si applicherà il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

Nel caso di particolare complessità della controversia o per la necessità di specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

In casi eccezionali, anche su richiesta motivata di una delle parti, il responsabile dell’ODM può sostituire il mediatore con un altro della propria lista. Nel caso il mediatore sia responsabile dell’organismo, alla sostituzione provvede eccezionalmente il mediatore con più anzianità di iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’Organismo disponibile e, a parità di iscrizione, quello più anziano.

Se durante la procedura di mediazione il mediatore ravvisa che sono sopravvenute circostanze tali da far dubitare della sua condizione di terzo imparziale, deve immediatamente darne comunicazione all’organismo e chiedere di essere sostituito. L’Organismo provvede alla nomina di un nuovo mediatore nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevolmente per la definizione della controversia.

Il mediatore conduce la mediazione senza formalità e nelle modalità che ritiene più opportune anche telematiche e/o con incontri da remoto tramite collegamenti audio-video e può tenere incontri congiunti e separati.

Il mediatore, accettato l’incarico e sottoscritta la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, può contattare le parti prima dell’incontro di mediazione per la più proficua organizzazione dell’incontro di mediazione.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, salvo quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Avviata la mediazione, viene organizzato il primo incontro durante il quale il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente sulle questioni controversie.

Del primo incontro e delle modalità del suo svolgimento è redatto a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Il mediatore come previsto dall’art. 8 comma 7 del decreto legislativo n. 28 del 2010, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale. L’onere economico dell’esperto per il suo onorario e le eventuali sue spese vive per l’espletamento dell’incarico spetta unicamente alle parti della mediazione e, in assenza di accordo sul compenso, è determinato secondo i compensi tabellari medi

previsti dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto ovvero, in mancanza, di quello più affine.

Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al dovere di riservatezza come previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 28 del 2010. In tal caso la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del Codice di proc. Civ.

Per lo svolgimento del primo incontro l’ODM dà la disponibilità di un tempo non inferiore a due ore e la possibilità di una sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata.

ART. 6 – Luogo della mediazione

La Mediazione si svolge presso le sedi di ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI s.r.l. ovvero in via telematica o con collegamenti audio-visivi da remoto e, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo eventualmente in altro luogo.

Le parti devono partecipare personalmente agli incontri di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Art. 7 – Durata della mediazione

La mediazione ha una durata non superiore ai 6 mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi con accordo scritto delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione.

Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 la mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, comma 1.

La proroga prevista dal presente articolo deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, è onere delle parti comunicare al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

ART. 8 – Mediazione in modalità telematica e con incontri con collegamenti audio-visivi da remoto

Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere consensualmente la mediazione in modalità telematica.

Viene data inoltre la possibilità a ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto con collegamenti audio-visivi attraverso la piattaforma messa a disposizione da parte dell’ODM.

Quando è svolta in modalità telematica ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al dlgs 07.03.2005 n. 82.

A conclusione della mediazione, il mediatore, forma un documento informatico nativo digitale contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Il documento e’ immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il documento , verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

A conclusione della mediazione svolta quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

Se non vi è il consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

In ogni caso le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché’ gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica o a seguito di incontri da remoto è onere di tutte le parti, degli avvocati che le assistono, dei consulenti di parte eventualmente presenti e di ogni altro soggetto che a qualunque titolo partecipa di avere a disposizione strumenti informatici e telematici per partecipare e sottoscrivere elettronicamente i verbali della procedura di mediazione. La mancata disponibilità degli strumenti di partecipazione e/o di sottoscrizione, che non dipenda da causa non dipendente dalla volontà del soggetto interessato, deve essere intesa come mancata partecipazione.

L’Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto che non dipendano dalla propria piattaforma e/o connessione.

ART. 9 – Conclusione della mediazione

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, che contiene l’indicazione del relativo valore.

Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi 1,2,3,4 dell’art. 29 del DM 150/2023.

Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione.

Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La proposta di conciliazione viene comunicata per iscritto alle parti, le quali fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla data della comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale conclusivo, che viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il mediatore cura il deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo che ne attesta data e orario di deposito.

Il verbale contenete l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.

L’efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione è disciplinata dall’art. 12 del D.lgs 28/2010.

ART. 10 – Riservatezza e privacy

Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Il mediatore, le parti, gli avvocati, i consulenti e ogni altra persona presente alla mediazione sono tenuti a dichiarare espressamente l’impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza e si impegnano anche a non divulgare in giudizio o a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento.

Restano riservate tutte le informazioni, appunti, memorie e ogni altro documento utilizzati dall’inizio alla fine della mediazione.

Il mediatore, le parti, gli avvocati e chiunque partecipa a qualunque titolo al procedimento si impegna a non procedere ad alcuna forma di audio e/o video registrazione degli incontri svolti in presenza e/o in modalità telematica e/o in collegamento audio-video da remoto.

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 47 del DM 150/2023.

ART. 11 – Scheda per la valutazione del servizio

Al termine della mediazione l’Organismo, ai fini della valutazione della qualità del servizio, consegnerà alle parti una “Scheda per la valutazione del servizio” (Allegato 1), che dovrà essere compilata, sottoscritta da ciascuna parte con le sue generalità e trasmessa al responsabile per via telematica o consegnata a mano, con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento.

ART. 12 – Accesso agli atti

Fermo restando il dovere di riservatezza, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo per tre anni anche nel caso di sospensione o cancellazione dell’organismo.

Ciascuna parte può chiedere mediante istanza l’accesso debitamente motivata – sia mediante esame visivo sia mediante il rilascio di copie dei documenti anche su supporto informatico – agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

ART. 13 – Indennità per il servizio di mediazione

a. Indennità e spese per il primo incontro

Con il deposito dell’istanza di mediazione e dell’adesione ciascun centro d’interesse è tenuto a pagare le spese di avvio del procedimento, le spese vive e le spese di mediazione come previsto dall’art. 28 del DM150/2023:

per le spese di avvio:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00
  • € 75,00 per le liti di valore da €1.001,00 a € 50.000
  • € 110,00 per le liti di valore da 50.001,00 e indeterminato

Per le spese di mediazione:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminato basso
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.001,00 a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminato medio
  • € 170,00 per le liti di valore non superiore a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminato alto.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5.1 DLGS 28/2010 le spese di avvio e le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

b. Determinazione spese di mediazione

– Quando il primo incontro si conclude con successo le spese di mediazione vengono calcolate applicando le tariffe minime della tab. A allegata al DM 150/2023 e con la maggiorazione del 10% come prevista dall’art. 30.1 del DM 150/2023.

– Quando la procedura di mediazione prosegue dopo il primo incontro le parti possono decidere liberamente, in alternativa all’applicazione della tabella, di determinare con l’Organismo le spese di mediazione in base a specifici criteri quali la durata degli incontri, l’esperienza e competenza del mediatore purché scelto concordemente dalle parti, il suo prevenibile impegno nella gestione del procedimento.

Nel caso in cui le parti non raggiungano l’accordo sono dovute le spese di mediazione calcolate, per ogni procedura di mediazione, applicando le tariffe previste dalla tab. A allegata al DM 150/2023 in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.

Per le controversie di valore superiore a euro 5.000.000,00 è dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000 a euro 150.000

Se la procedura di mediazione si conclude con successo viene applicata la maggiorazione del 25% come prevista dall’art. 30.2 del DM 150/2023.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5.1 DLGS 28/2010 le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

Per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di mediazione si applica l’art. 29 del DM 150/2023.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo di mediazione anche le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

TABELLA A allegata al d.m. n. 150 del 2023

VALORE DELLA LITE SPESE IN EURO
Minimi Massimi
Fino a Euro 1.000,0080,00160,00
Da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00160,00290,00
Da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 290,00440,00
Da Euro 10,001,00 a Euro 25.000,00440,00720,00
Da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00 720,001.200,00
Da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00 1.200,001.500,00
Da Euro 150.001,00 a Euro 250.00,001.500,002.500,00
Da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,002.500,003.900,00
Da Euro 500.001,00 a Euro 1.500.000,003.900,004.600,00
Da Euro 1.500.001,00 a Euro 2.500.000,004.600,006.500,00
Da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,006.500,0010.000,00

Esempio di calcolo.

Per una controversia di valore di Euro 2.500 si applicherà la tabella A nello scaglione tra 1001 e 5000 Euro che prevede Minimo 160 euro e Massimo 290. Per calcolare l’indennità dovuta si procederà in misura proporzionale e, quindi, il compenso dovuto, per parte, sarà pari ad Euro 208,72 Euro oltre IVA. Rispetto a questa somma andranno calcolati, come previsto dal decreto ministeriale, le eventuali riduzioni e gli eventuali aumenti.

CODICE ETICO

DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR ITALIA MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI S.R.L. ISCRITTO AL N. 1032, DEL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO E DEI MEDIATORI ISCRITTI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente documento è redatto dall’organismo e contiene le regole di condotta dell’organismo e dei mediatori cui l’Organismo, il responsabile dell’organismo e il mediatore devono attenersi nello svolgimento delle mediazioni civili e commerciali a norma del decreto legislativo n. 28 del 2010.

L’adesione al presente Codice etico rappresenta condizione imprescindibile per l’accettazione degli incarichi di mediatore e di responsabile dell’organismo.

È sempre fatta salva l’applicazione delle norme di legge.

Art. 2 – Dovere di competenza del mediatore

I mediatori devono conoscere in modo approfondito la legislazione in materia di mediazione ed il procedimento di Mediazione e devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza.

I mediatori si impegnano a mantenere una formazione adeguata e un continuo aggiornamento nel rispetto minimo delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la mediazione civile e commerciale.

Art. 3 – Obblighi di informazione sulla propria posizione – Indipendenza, incompatibilità, imparzialità

Il mediatore, prima di accettare l’incarico, dovrà verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione.

Il mediatore e ai suoi ausiliari hanno divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; hanno divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Qualora esistano circostanze che possano intaccare e/o compromettere l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della Mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In particolare, le parti possono chiedere al responsabile dell’organismo di sostituire il mediatore in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

1) se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;

2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse;

3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;

4) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione; opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

5) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Art. 4 – Comportamento del mediatore nel corso del procedimento

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale.

Al primo incontro di mediazione il mediatore deve illustrare alle parti coinvolte nella Mediazione le caratteristiche e le finalità del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti e dei loro assistenti nell’ambito dello stesso.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole da osservare. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Art. 5 – L’Organismo di mediazione e il responsabile dell’Organismo di mediazione

L’Organismo di mediazione e il responsabile dell’Organismo di mediazione si impegnano a svolgere le attività di mediazione nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la mediazione civile e commerciale.

L’Organismo di mediazione e il responsabile dell’Organismo di mediazione si impegnano a rispettare tutti i principi di buona fede e lealtà e di non discriminazione offrendo un servizio di qualità al servizio della risoluzione delle controversie.

L’Organismo di mediazione e il responsabile dell’Organismo di mediazione si impegnano ad ascoltare le osservazioni e/o reclami delle parti e dei loro avvocati circa la conduzione del procedimento di mediazione assicurando anche una forma di contraddittorio e all’esito

adottare le proprie migliori determinazioni per la prosecuzione dell’incontro.

ART. 6 – Disciplina applicabile

Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal l Codice di condotta europeo per mediatori del 2004.